PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti, salvo particolari e motivate eccezioni, i rapporti che nel frattempo si siano costituiti».